Sub art. 161 L.F.
Sulla proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 1 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2019, n. 10106 (Rel. Solaini)
“Ai sensi dell’art. 161, co. 9 L.F., al debitore non ammesso al concordato c.d. “in bianco” (o all’accordo ex art. 182 bis L.F.) nel biennio successivo è precluso soltanto ripresentare una nuova domanda di concordato con riserva in quanto gli è consentito presentare una domanda di concordato ai sensi dell’art. 161, co. 1 L.F.”
Precedenti citati: Cass. 6277/2016
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)