Sub art. 186 bis L.F.
Sui limiti di sindacato del Giudice in caso di ritenuto esercizio manifestamente dannoso dell’attività d’impresa
Cassazione civile, sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27865 (Rel. Terrusi)
“La previsione dell'art. 186 bis, ultimo comma, L.F. attribuendo al tribunale il potere di revocare l'ammissione al concordato con continuità aziendale qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannoso per i creditori, non implica che l'organo giudicante abbia il compito di procedere alla valutazione della convenienza economica della proposta, ma che si debba verificare che l'andamento dei flussi di cassa e dell'indebitamento sia coerente con l'obiettivo del risanamento dell'impresa, così come indicato nella proposta e nel piano, e non sia, invece, tale da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori.”
Precedenti citati: Cass 5825/2018; Cass. 9061/2017
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 

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