Sub art. 160 L.F.

Sul contenuto della proposta di concordato

Cassazione Civile, Sez. I, 08 giugno 2020 n. 10884 (Rel. Falabella)
"In tema di concordato preventivo, a norma dell'art. 160, co. 2 L.F. in presenza privilegio generale sui mobili e di incapienza dei beni, non sarà possibile falcidiare ulteriormente i crediti così assistiti, che dovranno pertanto essere soddisfatti solo parzialmente.
In tal caso, gli eventuali creditori chirografari, rimasti esclusi per incapienza del patrimonio mobiliare, potranno trovare soddisfacimento su beni immobili (fuori dalla garanzia di altri creditori) o da liquidità estranee al debitore." 
(Antonio Pezzano – Il codice dei concordati)
 
 

SENTENZA INTEGRALE

 
 
 
 

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