Sub art. 8 L. 27 gennaio 2012, n.3
Sul termine di dilazione del pagamento dei crediti prelatizi
Cassazione civile, sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17391 (Rel. Terrusi)
“Afferendo l’aspetto di convenienza economica e non di fattibilità giuridica, negli accordi di ristrutturazione dei debiti da sovraindebitamento, è giuridicamente possibile, ove anche l’orizzonte temporale risulti rilevante, prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 1783/2019
(Luca Tronconi -IlCodiceDeiConcordati.it)