Sub artt. 1 e 5 L.F.
Sui rapporti fra concordato preventivo e fallimento

Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660 (Rel Pazzi)
“Va escluso che il giudice di merito debba soprassedere dalla dichiarazione di fallimento in presenza della sola rappresentazione della volontà della debitrice di accedere a una procedura concorsuale minore e dell'attestazione della fattibilità della stessa; in vero nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento non sussiste un diritto del debitore, convocato avanti al giudice, a ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, quali il concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, né il relativo diniego da parte del giudice configura una violazione del diritto di difesa, in quanto simili iniziative sono riconducibili all'autonomia privata, il cui esercizio deve essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass., 23111/2014; Cass., 16950/2016
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)

 
 
 
 
 
 
 
 

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