Sub art. 161 L.F.
Sulla possibilità di partecipare alle gare pubbliche in caso di presentazione di domanda di concordato ex art. 161, co. 6 L.F.
Corte giustizia UE sez. X, 28 marzo 2019, n.101
“L’art. 45, par. 2, co. 1, lett b) Direttiva 2004/18/CE (coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività.”
[Nota redazionale: nella specie, la decisione afferisce l’esclusione della società ricorrente – mandataria in un R.T.I. ad un bando per l’appalto di servizi a seguito della presentazione, da parte della mandante, di domanda di concordato preventivo “in bianco”].
L’esclusione era stata motivata dalla Stazione appaltante assumendo che, ai sensi dell’abrogato art. 38 D. Lgs. 163/2006, la presentazione di una domanda di accesso al concordato preventivo impediva la partecipazione a una procedura di aggiudicazione, salvo il caso del concordato con continuità aziendale.
Respinto il ricorso avverso tale esclusione dal TAR, la ricorrente – mandataria impugnava quest’ultimo provvedimento al Consiglio di Stato che, sospesa la causa, disponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sottoponendo le seguenti questioni:
1) Se sia compatibile con l'art. 45, paragrafo 2, primo co. lett. a) e b) della direttiva 2004/18 (...), considerare "procedimento in corso" la mera istanza, presentata all'Organo giudiziario competente, di concordato preventivo da parte del debitore;
2) se sia compatibile con la predetta normativa dell'Unione europea, considerare la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza e di volere presentare istanza di concordato preventivo "in bianco" (le cui caratteristiche sono state sopra precisate) quale causa di esclusione dalla procedura d'appalto pubblico, interpretando così estensivamente il concetto di "procedimento in corso" sancito dalla normativa dell'Unione (art. 45 della direttiva 2004/18) e nazionale (art. 38 del codice degli appalti) citate.
(principio di diritto enunciato)