Sub art. 169  bis L.F.
Sul credito relativo all’indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto

Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 (Rel. Vella)[b]
“In tema di concordato preventivo, il credito relativo all'indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto a norma dell'art. 169 bis l. fall. ha natura concorsuale, in quanto va «soddisfatto come credito anteriore al concordato», anche quando la facoltà di scioglimento sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso di cui all'art. 161 l. fall., come chiarito con le modifiche apportate all'art. 169 bis l. fall. dall'art. 8 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, avente sul punto natura sostanzialmente interpretativa. Infatti, tale ultima previsione ha altresì chiarito che la collocazione in prededuzione può essere riservata solo al credito derivante da eventuali prestazioni contrattuali eseguite «legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161»”.
(principio di diritto enunciato)

 
 
 
 
 

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