Sub art. 129 L.F.
Sul controllo di legittimità della proposta demandato al giudice

Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 2020, n. 25318 (Rel. Ferro)[c]
“La limitazione dei poteri del giudice, in sede di omologazione del concordato fallimentare, al controllo di legalità della procedura, con la conseguente esclusione di ogni valutazione in ordine al merito della proposta, «non impedisce al tribunale di verificare l'eventuale abuso ... per la cui configurabilità non è peraltro sufficiente che la proposta appaia poco conveniente al debitore, anche in relazione alle previste modalità di soddisfazione dei creditori, o che la stima dei beni sia ritenuta da lui inadeguata» occorrendo un divario tra attivo ceduto e passivo rilevato, per un verso particolarmente consistente e, per altro, di per sé non intrinseco a oscillazioni di valore determinate da fisiologici margini di ragionevole disputabilità di singole porzioni patrimoniali ovvero dal sopraggiungere di fattori esterni straordinari non prevedibili secondo le caratteristiche originarie dei beni oggetto della proposta di rilievo”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass.24359/2013
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)

 
 
 
 

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