Sub artt. 163 bis ,182 e 186 bis l.fall

Sulla purgazione dei vincoli afflittivi 

 

Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23139 (Rel. Pazzi) [e]  

"La vendita dei cd beni-merci, quale frutto della continuazione dell'attività di impresa, non si ispira ai criteri di pubblicità, competitività e stima, che invece connotano le vendite di cui agli artt. 163 bis e 182, co. 5, l. fall., ma si caratterizza per la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore in concordato, il quale si rivolge al mercato di riferimento con l'obiettivo della massimizzazione del proprio profitto e addiviene alla vendita secondo le modalità di contrattazione - quanto a individuazione del cliente e del prezzo di vendita - che egli ritenga più opportune. Perciò in tale tipo di concordato i creditori - che con l'approvazione del piano hanno valutato il rischio economico, non in termini di probabile massimo corrispettivo ottenibile in sede di liquidazione con procedura competitiva, ma di profitti che l'impresa riuscirà a raggiungere continuando la propria attività caratteristica - trovano soddisfazione nei proventi che la continuazione dell'attività economica nel suo complesso riuscirà a produrre.

Pertanto, a differenza che nei casi di concordato con cessione dei beni e di cessione dei beni non funzionali nell’ipotesi di concordato in continuità aziendale, che assolvono una funzione corrispondente a quella della liquidazione fallimentare presieduta dal criterio del miglior soddisfacimento dei creditori, come rende esplicito il rinvio fatto dall'art. 182, co. 5, l. fall., agli artt. da 105 a 108 ter l. fall, non è conseguibile la purgazione dei vincoli afflittivi a cura del giudice delegato, neppure ove percorso di dismissione formalizzato del piano omologato, salvo il debitore non opti comunque per l’adozione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica ex art 163 bis l. fall.”

(Luigi Amerigo Bottai- IlCodiceDeiConcordati.it)

 

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