Sub artt. 163 bis ,182 e 186 bis l.fall

Sulla purgazione dei vincoli afflittivi

 

Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23139 (Rel. Pazzi)[f]

"L'assegnazione di un immobile al socio di una cooperativa edilizia, avvenuta in esecuzione di un piano di continuità gestionale che ha portato alla conclusione degli alloggi rimasti incompiuti, è il frutto della continuazione dell'attività di impresa e non della liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio della stessa. Ne consegue che, salvo il debitore non opti comunque per l’adozione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica ex artt.163 bis o 182, co. 5 l. fall., la logica che presiede tale modalità di vendita - ossia la libera scelta del cessionario sul mercato - non è coerente con il sistema di norme che giustificano la cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato e osta quindi a tale purgazione, che va quindi conseguita secondo le regole del diritto comune”.

(Luigi Amerigo Bottai- IlCodiceDeiConcordati.it)

 
 

 

 

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