Sub art. 129 L.F.
Sull’impugnabilità del decreto di omologazione

Cassazione civile, 21 giugno 2019, n. 16804 (Rel. Fidanzia)[a]
“In tema di concordato fallimentare, contro il decreto di omologazione che abbia altresì deciso sulle opposizioni proposte ex art. 129, co. 3, l. fall., è ammissibile il reclamo avanti alla corte d'appello ex art. 131 l. fall., mentre lo stesso rimedio è precluso se detto decreto sia pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 129, co. 4, l. fall., potendo, invece, avverso tale provvedimento, essere presentato ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost.; trattasi, infatti, di decreto "non soggetto a gravame" e dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività essendo obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo, e non soggetto a gravame. Siffatta interpretazione è imposta da una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 129, co. 4, l. fall., analoga a quella già seguita in tema di decreto di ammissione alla amministrazione controllata, secondo l'abrogato art. 188 l. fall.”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. n. 3585/2011
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 

 
 
 

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