Sub art. 8 L. 27 gennaio 2012, n. 3
Sul termine di dilazione del pagamento dei crediti prelatizi

Cassazione civile, ord., sez. VI,  15 ottobre 2020, n. 22291 (Rel. Terrusi)
“Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 17834/19; Cass. 23544/2019
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)

 

 
 
 

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