Sub art. 182 l.fall.
Sugli oneri di recupero e smaltimento dei rifiuti  gravanti sul curatore  fallimentare (e quindi anche sul liquidatore  giudiziale)

Consiglio di Stato, 26 gennaio 2021, n. 3
“Ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.
[Nel caso di specie, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato l’Ordinanza di rimessione della sez. IV, n. 5454/2020. 
L’Adunanza, ritiene che, l’Ente locale che ha esercitato - in mancanza di risorse da parte del fallimento - le funzioni inerenti all’eliminazione del pericolo ambientale mediante la rimozione dei rifiuti presenti su un sito industriale di pertinenza dell’impresa fallita, può insinuare nel fallimento le spese per gli interventi, spese che godranno del privilegio ai sensi dell’art. 253, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006. Ciò in considerazione del fatto che l’obbligo di porre in essere attività strumentali alla bonifica o alla rimozione dei rifiuti ricade sulla Curatela fallimentare la quale, divenendo per effetto del fallimento, detentore del bene immobile sul quale giacciono i rifiuti, è legittimata passiva al relativo obbligo di rimozione, ed i relativi costi di ripristino e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 ricadono sulla massa dei creditori dell’imprenditore fallito i quali, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili derivanti dal fallimento.]”
(principio di diritto enunciato)
 
 
 
 

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