Sub artt. 180 ,182 bis e 182 ter l. fall.
Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020

Cassazione civile, SS.UU., 25 marzo 2021, n. 8504 (Rel. Manzon) [a]
"La versione degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. introdotta dall'art. 3, co. 1 bis, D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020, non contiene disposizioni di diritto transitorio e quindi, trattandosi di norme processuali, deve senz'altro applicarsi il principio tempus regit actum. Ciò tuttavia non può valere che per i procedimenti iniziati dopo il 4 dicembre 2020 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 125/2020) per l’ulteriore principio generale della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c.”
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)

 

 

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