Sub art. 146 L.F.
Sull’abusiva concessione del credito
Cassazione civile, sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610 (Rel. Nazzicone) (c)
“Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.”
(Principio di diritto enunciato - IlCodiceDeiConcordati.it)