Sub art 39 L.F.

Sul compenso del curatore in caso di concordato fallimentare

 
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2021 n. 15168 (Rel. Ferro)
“Il compenso spettante al curatore del fallimento, chiusosi con un concordato, va liquidato dopo l'esecuzione di quest'ultimo essendo il compenso unico e quindi da riferirsi anche all'attività svolta dopo l'omologazione, avuto riguardo al compito del curatore di sorvegliare l'adempimento del concordato, unitamente al giudice delegato e al comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 136 l. fall.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 4751/2000; Cass. 2991/2006; Cass. 19339/2013
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)

 

 
 
 
 
 
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)