Sub art. 146 l.fall.
Sull’abusiva concessione del credito

Cassazione civile, sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725 (Rel. Nazzicone) [a]
“L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa".
(Principio di diritto enunciato - IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 
 

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