Sub art. 182 quater L.F.
Sulla stabilità della prededuzione endoconcordataria in sede fallimentare
Cassazione civile, sez. I, 28 dicembre 2021, n. 41772 (Rel. Mercolino)
"Nell’ipotesi in cui al concordato preventivo segua il fallimento, la prededuzione riconosciuta nella procedura minore per i finanziamenti erogati ai sensi dei primi due commi dell’art. 182 quater l. fall. mantiene stabilità nella successiva procedura.
Nella fattispecie di cui al secondo comma, riguardante i finanziamenti erogati «in funzione» della presentazione della domanda di concordato, è richiesta, infatti, la sola ammissione alla procedura, ancorché non seguita dall'omologazione, mentre in quella di cui al primo comma, avente ad oggetto i finanziamenti effettuati «in esecuzione» del concordato, è sufficiente che tale esecuzione abbia avuto inizio in virtù del provvedimento non definitivo di omologazione, indipendentemente dall'esito eventualmente negativo del procedimento d'impugnazione".
Nella fattispecie di cui al secondo comma, riguardante i finanziamenti erogati «in funzione» della presentazione della domanda di concordato, è richiesta, infatti, la sola ammissione alla procedura, ancorché non seguita dall'omologazione, mentre in quella di cui al primo comma, avente ad oggetto i finanziamenti effettuati «in esecuzione» del concordato, è sufficiente che tale esecuzione abbia avuto inizio in virtù del provvedimento non definitivo di omologazione, indipendentemente dall'esito eventualmente negativo del procedimento d'impugnazione".
(Antonio Pezzano)