Sub artt. 18 e 183 L.F.
Sulla legittimazione del curatore a proporre ricorso per cassazione solo per far valere l’improcedibilità del giudizio di omologazione

Cassazione Civile, sez. I, 11 novembre 2021, n. 33619 (Rel. Vannucci)
“La carenza di legittimazione del curatore a proporre ricorso per la cassazione del decreto di omologazione di concordato preventivo, pronunciato in appello in riforma del  dichiarato fallimento, è circostanziata ai soli vizi della decisione di appello, relativi alla legittimità della proposta di concordato; il curatore è, però, legittimato a proporre ricorso lamentando la sussistenza del vizio di procedibilità del giudizio di omologazione, rilevabile d'ufficio, quando sia nel frattempo intervenuto nuovamente  il fallimento dell'imprenditore proponente. 

In tale ipotesi, infatti, il curatore è titolare di un autonomo ed esclusivo diritto di natura eminentemente processuale finalizzato ad evitare, tramite la sollecitazione di una pronuncia di improcedibilità del giudizio di omologazione del concordato preventivo, che l’imprenditore sia contemporaneamente soggetto tanto al concordato preventivo che al successivo fallimento, procedure fra loro geneticamente incompatibili.”

(Antonio Pezzano- ilCodiceDeiConcordati.it)

 
 
 

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