Sub artt. 160 e 182 ter

Sul trattamento dei creditori prelatizi secondo le regole di priorità assoluta e relativa

Cassazione Civile, sez. I, 26 maggio 2022, n. 17155 (Rel. Vella)
“Nel concordato preventivo, la disposizione dell’art. 182 ter, comma 1, l.fall. si pone come speciale rispetto alla previsione generale dell’art. 160, comma 2, l.fall.: identiche nel precetto di cui alla prima parte, si differenziano nel secondo disposto.

Difatti, ambedue le norme prevedono un limite invalicabile alla falcidiabilità di qualsiasi creditore prelatizio, individuato - nel rispetto delle cause legittime di prelazione secondo la c.d. regola di priorità assoluta (e cioè della necessità dell’integrale pagamento del creditore prelatizio di grado poziore prima di poter passare a quello di rango inferiore) - nella massima soddisfazione ritraibile dalla liquidazione concorsuale dei beni o diritti sui quali grava la prelazione valutata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

Di contro, con l’eventuale residuo disponibile dei restanti beni e diritti del debitore presenti al momento della domanda di concordato , solo per i crediti privilegiati di cui all’art.182 ter cit. è prevista la possibilità di soddisfazione secondo la c.d. regola della priorità relativa e quindi anche non integrale, purché superiore o anche solo pari rispetto ai crediti privilegiati di grado inferiore (la Corte, nel rigettare il ricorso non ritenendo sussistenti nella specie gli invocati presupposti per l’applicazione al credito erariale della regola di priorità relativa, ha chiarito che, in caso di classe di creditori chirografi erariali anche per incapienza, va comunque riservata alla stessa il medesimo trattamento attribuito alla classe più favorevolmente trattata).”
(Antonio Pezzano - IlCodicedeiConcordati)

 
 
 
 
 

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