Sub art. 186 bis

Sulla libera disponibilità dei flussi generati dalla continuità aziendale

Cassazione Civile, sez. I, 26 maggio 2022, n. 17155 (Rel. Vella)

“La regola della priorità assoluta non esclude tout court la coesistenza di un soddisfacimento parziale dei  chirografari o dei parificati  prelatizi insoddisfatti, che può avvenire , non solo  a fronte dell’apporto di c.d. finanza esterna - sia pure in condizione di “neutralità”-  ovvero nel caso di concorso  sul ricavato immobiliare ove non assorbito da altri creditori prelatizi prevalenti, ma anche allorche’ in un concordato preventivo in continuità aziendale la prosecuzione dell’attività imprenditoriale generi risorse aggiuntive rispetto al valore di liquidazione dei beni, germinando così il c.d. surplus o plusvalore da continuità
(Antonio Pezzano - IlCodicedeiConcordati)

 
 
 
 
 

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