Sulla prededucibilità dei crediti relativi ai finanziamenti concessi in esecuzione del concordato
 
Cassazione civile sez. I 3 gennaio 2023 n. 43 (Rel. Cristiano)
"I crediti relativi ai finanziamenti concessi in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 L. fall. nel successivo fallimento, ove derivanti da nuovi contratti non espressamente contemplati dal piano, alla duplice condizione che quest'ultimo sia stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale e che i contratti in parola risultino ad esso conformi, in quanto volti al raggiungimento dei suoi obiettivi previsti e all'adempimento della proposta. ".
 
(massima ufficiale)
 
 
 

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