Sub artt. 135 e 153 L.F.
Sulla responsabilità solidale del socio unico azionista

Cassazione civile, sez. I, 9 febbraio 2023, n. 4034 (Rel. Vella)


"La posizione del socio unico azionista che, ai sensi dell'art. 2362 c.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui al D. lgs. n. 6 del 2003), in caso di insolvenza della società assume, anche ai fini concordatari, responsabilità illimitata per le sole obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le azioni risultino essergli appartenute, integra una forma di responsabilità ex lege di tipo fideiussorio, di natura occasionale e contingente, ontologicamente diversa dalla responsabilità personale, diretta e solidale, con beneficium excussionis in sede esecutiva, assunta dal socio illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni della società, in ragione del tipo legale prescelto in sede di costituzione dell’ente.”
(Antonio Pezzano)

 
 
 

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