Sul beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità
Cassazione civile sez. lav., 11 novembre 2014, 23984
“Non spetta il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 3, comma 3, qualora la procedura per il licenziamento collettivo sia stata avviata dall'imprenditore contestualmente alla richiesto di ammissione dell'impresa al concordato preventivo”. (massima redazionale)