Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare

Cassazione civile sez. I, 31 ottobre 2014, n. 23262

"Qualora in sede di opposizione al piano di riparto, la parte faccia valere l'estinzione di ogni pretesa da parte dell'assegnatario in forza dell'accordo transattivo tra il debitore, il garante del concordato fallimentare e il creditore, accordo del quale il fideiussore del debitore abbia inteso avvalersi, occorre valutare se si tratti di effettiva transazione, se questa verta sulle obbligazioni originarie o sugli obblighi nascenti dalla sentenza di omologazione del concordato, e se la coobligata in solido abbia tempestivamente e correttamente esercitato la facoltà di cui all'art. 1304 c.c.". (massima redazionale)

 

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