Sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento

Cassazione civile sez. I, ord. 30 aprile 2014, n. 9476

“La funzione del concordato preventivo di prevenire il fallimento attraverso una soluzione alternativa basata sull'accordo del debitore con la maggioranza dei creditori comporta che, prima di dichiarare il fallimento, vigendo la regola della temporanea non dichiarabilità dello stesso, deve necessariamente essere esaminata l'eventuale domanda di concordato presentata dal debitore per farsi luogo poi alla dichiarazione di fallimento solo in caso di mancata apertura della procedura minore ovvero fino alla conclusione di essa in senso negativo (ossia con la mancata approvazione ai sensi dell'art. 179 l. fall., o il rigetto ai sensi dell'art. 180 ultimo comma l. fall.) ovvero a seguito della revoca dell'ammissione ai sensi dell'art. 173 l. cit.”.

(Guida al diritto 2014)

 

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