Sull’iniziativa del Tribunale nell’apertura del procedi mento di revoca per atti in frode

Cassazione civile sez. I, 24 aprile 2014, n. 9271

“Il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a norma dell'art. 173, primo comma, legge fall., è aperto d'ufficio dal tribunale e non richiede una specifica richiesta in tal senso del commissario giudiziale, cui spetta solo il compito di accertare gli eventuali atti di frode compiuti dal debitore e di riferirne al tribunale, che, indipendentemente dalle espressioni usate dal commissario, procederà alla relativa qualificazione giuridica”.

(Giustizia Civile Massimario 2014)

 

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