Sulla dichiarazione di fallimento a seguito di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato
Cassazione civile sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050
“L'art. 173, secondo comma, legge fall., distingue chiaramente tra la fase di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e quella, successiva ed eventuale, di dichiarazione del fallimento, che richiede l'impulso del creditore o del P.M. (in sintonia con l'art. 6 legge fall.). Ne consegue che, ove la richiesta del creditore sia stata dichiarata improcedibile in data antecedente al decreto di revoca e tale dichiarazione non sia stata fatta oggetto di reclamo - o, comunque, contestata in via incidentale nel procedimento ex art. 173 legge fall. - non si può dare corso, a seguito della revoca del concordato, alla dichiarazione di fallimento, restando preclusa ogni valutazione sulla correttezza o meno della menzionata pronuncia”.
(Diritto & Giustizia 2014)