SULLA PROVA DEL MANCATO SUPERAMENTO DEI LIMITI SOGLIA

Sulla nozione di "capitale investito"

Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2015, n. 583

“Il concetto di “capitale investito” non superiore ad un certa soglia, di cui all' art. 1 co. 1 lett. "a" L.F., è rilevante al solo fine di individuare l'esistenza del primo dei tre necessari parametri ostativi all’assoggettabilità a fallimento e coincide con l’attivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c., precisandosi che in tale attivo non rientra il capitale sociale il quale invece, sempre ai sensi di tale art., va ricompreso tra le poste passive”.

(massima redazionale)

 

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