Sul divieto di pagamento dei creditori anteriori
Cassazione civile sez. III, 05 febbraio 2015, n. 2078
"In caso di concordato preventivo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dalla L. F., art. 168, comma 1, comporta che i debiti sorti prima dell'apertura della procedura non possono essere estinti fuori dall'esecuzione concorsuale".
(massima redazionale)