Sulla prova del mancato superamento dei limiti-soglia
 
Cassazione civile, sez. I, ord. 5 marzo 2015, n. 4526
 
“Ai fini dell’individuazione dei ricavi lordi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b, l.f. vanno considerati i ricavi in senso tecnico e, dunque, occorre fare riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall’art. 2425, lett. A, c.c., mentre non rientrano in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze”.
 
(massima redazionale)
 
 

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