Sulla continuazione dei rapporti di lavoro in deroga all’art. 2112 c.c.
 
Cassazione civile, sez. lav., 16 marzo 2015, n. 5180
 
“La deroga all'applicazione dell'art. 2112 c.c. è giustificata, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, dallo scopo di conservazione dei livelli occupazionali ed è legittimata dalla garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie. Pertanto nel rispetto delle condizioni e delle garanzie prescritte dalla legge, il passaggio alla società cessionaria dei dipendenti della cedente in concordato preventivo deve essere limitato ai soli dipendenti risultanti a tale data i quali devono altresì aver sottoscritto singoli accordi con l'assistenza delle oo.ss. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha escluso la configurabilità di un obbligo legale in capo alla cessionaria al ripristino del rapporto di lavoro ed alle conseguenti obbligazioni retributive relative al lavoratore illegittimamente licenziato con data anteriore al contratto di cessione, pur se detto licenziamento sia stato poi successivamente annullato)”.
 
(massima redazionale)
 
 
 
 

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