Sulla risoluzione del concordato per insufficienza dell’attivo
 
Cassazione civile, sez. I, 04 marzo 2015, n. 4398
 
“Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall. (nella sua formulazione conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e prima di quelle intervenute con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, introduttivo del requisito dell'importanza dell'inadempimento, applicabile alle sole procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008), qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare. In proposito, nessun rilievo può assumere l'eventuale colpa del debitore che, con la consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 c. c.”
 
(www.iusexplorer.it)
 
 
 
 

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