Sul concordato in continuità e le gare pubbliche
 
Consiglio di Stato, sez. IV, 05 marzo 2015, n. 1091
 
“Ai sensi dell'art. 38 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal d.lg. 22 giugno 2012 n. 83, è vietata la partecipazione alle gare pubbliche a tutti i soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, con l'eccezione per il c.d. "concordato in continuità aziendale" di cui all'art. 186 bis, l. fall. approvata con r.d. 16 marzo 1942 n. 267, introdotto con l'art. 33, d.l. 22 giugno 2012 n. 83 e convertito in l. 7 agosto 2012 n. 134, che ricorre quando nel piano di concordato ex art. 161, comma 2, lett. e), cit. l. fall. sia espressamente prevista la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore”.
 
(www.iusexplorer.it)
 
 
 

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