Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2015, n. 4486
“L’art. 111, co. 2, l.f. detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. nn. 8533/013, 1513/014, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra de plano (Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni (certamente strumentali all'accesso alla procedura minore) da questi eseguite ovvero la loro concreta utilità per la massa, né, tantomeno, il loro avvenuto svolgimento in un arco temporale ristretto, immediatamente precedente e/o susseguente al deposito della domanda (requisito, quest'ultimo, che non solo non è contemplato dalla norma e non appare da essa evincibile in via interpretativa, ma che risulterebbe di difficile ed incerta individuazione)”. 
 
(massima redazionale)
 
 
 
 

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