Sulla natura non giudiziale dell'ipoteca erariale
Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2015, n. 6997
“L’ipoteca erariale, iscritta sugli immobili del debitore e dei coobbligati e relativa al pagamento dell'imposta, rappresenta una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile, e perciò non rientrante nel disposto dell'art. 67, l.f., a norma del quale sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali”.
(massima redazionale)