Sull’inammissibilità del fallimento d’ufficio in sede di risoluzione del concordato
 
Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2015, n. 9934
 
“L'abrogazione espressa della dichiarazione di fallimento d'ufficio ad opera del decreto correttivo n. 169 del 2007, che ha riscritto anche l'art. 186 L. Fall. in materia di risoluzione del concordato preventivo, ha valore meramente ricognitivo di una abrogazione implicita che è stata indotta nel precedente testo dell'articolo dal D. Lgs. n. 5 del 2006, che ha riformulato l'art. 6 L. Fall. in modo da rendere incompatibile la sopravvivenza dell'istituto nell'ambito della disciplina del concordato preventivo e che ha perciò superato il tralaticio ma disarmonico vecchio testo normativo, divenuto incoerente sia con la abrogazione dell'istituto della dichiarazione di fallimento d'ufficio, sia con il mutamento dei presupposti della procedura di concordato preventivo”.
 
(massima redazionale)
 
 
 
 
 

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