Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare
 
Cassazione civile sez. I, 10 giugno 2015, n. 12052
 
“Nel giudizio per cassazione avverso la declaratoria di inefficacia dei pagamenti ex art. 67, comma 2, L. Fall, successivamente rinunciato per intervenuto accordo con la curatela, è inammissibile l'intervento dell'assuntore del concordato finalizzato all'accettazione della predetta rinuncia. Infatti l'assuntore, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, può impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando al riguardo una espressa previsione normativa”.
 
(massima redazionale)
 
 
 
 

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