Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali
 
Cassazione civile, sez. I, 29 luglio 2015, n. 16049
 
“I finanziamenti dei soci nella s.r.l. e nel gruppo, cd. anomali restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all'esito della liquidazione, quindi dopo la restituzione anche dei prestiti anomali. Pertanto il finanziamento sarà non più discrezionalmente, ma solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento; tanto è vero che, nel caso dell'art. 2467 c.c., la disciplina di cui all'art. 182 quater l.f., sottrae alla regola della postergazione, ed anzi rendere prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f., i finanziamenti effettuati dai soci per la presentazione o per l'esecuzione di una domanda di ammissione a concordato preventivo o di un piano di ristrutturazione dei debiti, o per i finanziamenti di coloro che, dapprima terzi, siano diventati soci in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione”.
(massima redazionale)
 
 
 
 

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