Sulla prededucibilità del credito del professionista estimatore
Cassazione civile, sez. VI, ord. 28 luglio 2015, n. 15950
“Il novellato art. 111, comma 2, l. fall., detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità nel fallimento consecutivo a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali rientra a pieno titolo il credito del professionista stimatore che ha redatto lo stato analitico ed estimativo delle attività che, a norma dell'art. 161, comma 2, lett. b) l. fall., deve accompagnare la domanda di concordato”.
(massima redazionale)
 
 
 
 

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