Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento
 
Cassazione civile, sez. I, 31 agosto 2015, n. 17339
 
“Qualora il concordato fallimentare con assunzione comporti la cessione delle azioni revocatorie, la conseguente chiusura del fallimento determina una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 c.p.c. Sicchè l'assuntore è legittimato ad intervenire  nel giudizio in corso anche dinanzi alla Corte di cassazione, ma non come parte necessaria nè in sostituzione del curatore fallimentare.”
(massima redazionale)
 
 
 
 

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