Sull’interruzione del processo  dopo la chiusura del fallimento
 
Cassazione civile, sez. I, 31 agosto 2015, n. 17339
 
“La chiusura della procedura fallimentare, comportando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, impone di far luogo all'interruzione del processo, ma è necessario che l'evento interruttivo sia dichiarato dal procuratore costituito per il curatore o risulti negli altri modi previsti dall'art. 300 c.p.c., proseguendo altrimenti il processo legittimamente nei confronti dello stesso curatore.”
(massima redazionale)
 
 
 
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)