Sugli effetti della risoluzione del concordato nella LCA
Cassazione civile, sez. lav., 09 luglio 2015, n. 14347
“Qualora la proposta di concordato ex art. 214 L. Fall. approvata venga meno a seguito di successiva impugnazione e, conseguentemente "la procedura concorsuale ritorni nella fase della liquidazione", le domande volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro a vario titolo sono da considerare non proponibili e/o non proseguibili per difetto temporaneo di giurisdizione perchè, essendosi riaperta la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, il loro eventuale accoglimento potrebbe danneggiare gli altri creditori, salva restando l'assoggettabilità del provvedimento di approvazione dello stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare”.
(massima redazionale)