Sulla ratio della  postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
 
Cassazione civile, sez. I, 07 luglio 2015, n. 14056
 
“La finalità  dell'art. 2467 c.c. è quella di disciplinare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", fenomeni determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione della società nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento, come accade anche nelle imprese di marginali dimensioni, con compagini sociali familiari o comunque ristrette, le quali possono essere comunque esercitate nella forma della società per azioni. Il "tipo" di società non può, pertanto, essere di per sé ostativo all'applicazione dell'art. 2467 c.c., dovendosi  verificare in concreto se una determinata società esprima un assetto dei rapporti sociali tale da giustificarne l'applicazione”.
(massima redazionale)
 
 
 
 
 

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