Sul concordato con cessione dei beni
 
Cassazione civile, sez. II, 04 settembre 2015, n. 17606
 
"La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione. Pertanto nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, diversamente da quanto si verifica nel fallimento, il debitore è l'unico legittimato passivo rispetto alla domanda di accertamento di crediti proposta dopo la sua omologazione”.
(massima redazionale)
 
 
 
 

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