Sulla discrezionalità della concessione del termine ex art. 162 co. 1 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 03 settembre 2015, n. 17521
 
“La concessione del termine previsto dalla L. Fall., art. 162, comma 1, per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, rappresenta un esercizio di un potere discrezionale del Tribunale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo l'obbligo di corredare previamente la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dalla L. Fall., art. 161. In ogni caso, trattandosi di un potere discrezionale, l'omesso esercizio di esso da parte del Tribunale non necessita di motivazione, e comunque non è censurabile in sede di legittimità”.
(massima redazionale)
 
 
 
 

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