Sulla legittimazione del liquidatore giudiziale
Cassazione civile, sez. II, 04 settembre 2015, n. 17606
“La legittimazione processuale del liquidatore del concordato non è connessa alla circostanza che la controversia abbia ad oggetto l'accertamento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, invece è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative - liquidatorie e distributive - del liquidatore e, pertanto, ai rapporti che vengono in essere nel corso ed in funzione della liquidazione”.
(massima redazionale)