Sub art. 1 L.F.
Sui poteri istruttori del giudice
 
Cassazione Civile, sez. I, 04 dicembre 2015, n.  24721
 
“In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lf l’onere di dimostrare la sussistenza dei parametri di esonero della fallibilità ricade sul debitore. Ciononostante, al fine di evitare fallimenti ingiustificati, spetta al Tribunale ricorrere a poteri officiosi di indagine, quali l’assunzione di informazioni urgenti, ex art. 15, co. 4, lf, l’utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino nonché l’assunzione di mezzi di prova officiosi nel giudizio di impugnazione ex art. 18 lf. Tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato  ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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