Sub art. 111 L.F.
Cassazione civile, sez. VI, 04 novembre 2015,  22450
 
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
“Ai fini della collocazione in prededuzione dei crediti derivanti da prestazioni professionali rese in sede concordataria preventiva poi sfociata in procedura fallimentare, l’art. 111 lf non richiede che debba essere dimostrata l'utilità concreta delle stesse per la massa: da un lato, infatti, va rilevato che non spetta  più al giudice la valutazione della convenienza della proposta; dall'altro va rimarcato che, ove detta utilità dovesse essere verificata ex post, ovvero tenendo conto dei risultati raggiunti, la norma risulterebbe priva di senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel fallimento consecutivo.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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