Sub art. 169 L.F.
Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 2015, n. 24046
Sulla compensabilità
“A norma del combinato disposto degli artt. 169 e 56 lf, il conduttore può compensare il debito per retei mensili successivi alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo con un proprio controcredito anteriormente maturato nei confronti del locatore, perché il titolo del credito relativo alla totalità dei canoni è unicamente il preesistente contratto di locazione, atteggiandosi la corresponsione delle rate del corrispettivo esclusivamente rispetto alla sua esigibilità.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)